Il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno emanare due circolari per fornire indicazioni sull’utilizzo dei codici CER che terminano con “99”, ai fini dell’iscrizione all’Albo e in materia di provvedimenti disciplinari.
Confindustria segnala che, per quel che riguarda l’utilizzo dei codici CER che terminano con “99” (Circolare n. 6 del 29/06/2020), il Comitato ricorda quanto già stabilito con propria Circolare n. 661 del 2005 che ribadiva la necessità di attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione dell’Allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/06, “dove è chiaro che l’attribuzione dei codici dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale”, e aggiunge che, “fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER”, le sezioni devono procedere all’esame dei codici che terminano con 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e Reg. (UE) n. 1357/2014.
Tali condizioni non si rendono necessarie qualora il codice EER del rifiuto sia individuato da norme regolamentari (es. DM 5/2/98) o da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.
Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari (Circolare n.7 del 29/06/2020), il Comitato riscontra richieste di chiarimento arrivate dalle Sezioni Regionali.
I testi delle due circolari, alla cui lettura si rinvia, sono disponibili in allegato.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – ambiente@confindustria.umbria.it
Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227 – Dott. Dominici Tel. 0744/443418