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Bonus pubblicità 2020: invio delle domande dal 1° settembre con nuove regole

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, con le nuove regole – valide solo per il 2020 – previste dal Decreto “Rilancio” e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.

Rispetto all’impostazione istitutiva del beneficio (il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”), è intervenuto il DL “Rilancio” che ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato inoltre esteso agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta va, come detto, dal 1° al 30 settembre 2020; restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020. L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus.

Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Lo stanziamento previsto per l’anno 2020, inizialmente stabilito dal Decreto “Rilancio” a 60 milioni, è stato incrementato dal Decreto “Agosto” (DL n. 104/2020, articolo 96) a 85 milioni di euro, di cui:

  • 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

La comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 28 agosto scorso, il modulo di domanda aggiornato, con le relative istruzioni.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dove sono inserite anche le faq e l’elenco – pdf dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 31 AGO 2020
TAGS: CREDITO DI IMPOSTA, pubblicità
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