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Cessione crediti d’imposta per botteghe e negozi, locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Provvedimento Agenzia delle Entrate con modalità operative

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 250739 del 1 luglio 2020 riguardante la cessione a terzi di crediti d’imposta per botteghe e negozi, e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda come previsto dai Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

Dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari del credito d’imposta potranno comunicare l’opzione della cessione del credito attraverso il modello da inviare in via telematica tramite l’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il DL “Rilancio” ha previsto all’articolo 122 che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; inoltre i cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Con la comunicazione devono essere specificati alcuni dati come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia devono comunicare l’accettazione.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Si riportano in allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il modello per la comunicazione e le istruzioni.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 02 LUG 2020
TAGS: crediti d'imposta
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