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CIGO, CIGD e assegno ordinario: operatività nuova disciplina decadenziale relativa a pagamenti diretti erogati dall’Inps

Facciamo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento con la notizia del 23 luglio scorso, per ricordare che la disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento normativo del Decreto Legge “Rilancio” n. 34/20 – convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 – e del Decreto Legge n. 52/20.

Con il messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, allegato, l’INPS illustra gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.

Infatti, le istanze di trattamenti con pagamento diretto a carico dell’INPS – contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40% – rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato sia stata effettuata in violazione di tali termini, non saranno accolte: i datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi. Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale – tramite modello “SR 41” semplificato – entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il termine è stato fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.

Per semplificare la comprensione, l’INPS riepiloga le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:

  1. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del DL n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR 41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  2. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
  3. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).

L’Istituto riporta anche alcuni esempi, per la lettura dei quali rinviamo al messaggio allegato.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411