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Coronavirus: le sanzioni per chi non rispetta i divieti

Per l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, con il quale si intende fare chiarezza e ordine sui vari provvedimenti adottati dal Governo (decreti legge, Dpcm, ordinanze, ecc.), dalle Regioni e dai Comuni.

I contenuti del Decreto Legge, in vigore dal 26 marzo scorso, sono i seguenti:

1) misure che possono essere adottate dalle autorità (Stato, Regioni, Comuni) e che devono rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza al rischio epidemiologico presente su un determinato territorio o sull’intero territorio nazionale. Fra queste vi sono la limitazione delle persone, la chiusura di strade, parchi e altri spazi pubblici, la limitazione o il divieto di ingresso in territori comunali, provinciali e regionali, limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato (art. 1);

2) rapporto fra diversi provvedimenti emanati dalle diverse autorità (artt. 2 e 3). Poiché il quadro normativo fino ad ora è stato caratterizzato dal sovrapporsi di diverse disposizioni emanate da varie fonti (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni), con conseguente incertezza applicativa ed anche conflitti fra di esse, si chiarisce che:

3) sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti (art. 4). Il Decreto Legge 19/2020 declassa queste fattispecie da penali ad amministrative e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000 in luogo dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a euro 206 ai sensi dell’art. 650 del codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo.
Si evidenzia che il declassamento a sanzioni amministrative riguarda anche le sanzioni penali delle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 25/2020 e cioè fino al 25 marzo 2020, e che in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà e cioè euro 200.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, che prevede una generale sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per i quali non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Ai fini dell’accertamento dell’illecito, il Decreto Legge rinvia alle regole generali della Legge 689/1981 in base al quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore… ” e “Se non è avvenuta la contestazione immediata…, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni” (art. 14). L’opposizione alla sanzione dovrà essere presentata al giudice di pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (art. 22 Legge 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011).

Si sottolinea infine che viene espressamente abrogato il decreto legge 6/2020 che regolava questi stessi aspetti, facendo comunque salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base di tale provvedimento.

Si riporta, in allegato, il Decreto Legge 19/2020.

 

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