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Coronavirus. Permessi provvisori di guida per effettuazione visite in Commissione medica locale

Con circolare del 18 maggio 2020 – allegata – il Ministero dell’Interno è tornato sul tema dell’inapplicabilità della proroga dei permessi provvisori di guida per i soggetti sottoposti a revisione dell’idoneità psico-fisica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del CDS.

Ferma restando l’inapplicabilità della proroga dei permessi provvisori di guida rilasciati ai soggetti per i quali sia stata disposta una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, viene riconosciuta l’esistenza di una casistica variegata in ragione della natura dell’illecito commesso (amministrativa o penale).

Di conseguenza, bisognerà valutare caso per caso se l’interessato abbia maturato o meno il diritto alla restituzione della patente al termine del periodo di sospensione.

In caso di positiva valutazione, si applicherà l’art. 103 del DL n. 18/2020 (“Cura Italia”) convertito dalla Legge n. 27/2020, che ha sospeso tutti i termini procedimentali dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Nel caso invece di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2, CDS) ovvero nel caso di sospensione della patente in via cautelare fino a visita medica (art.187 CDS), non si potrà applicare la sospensione dell’art. 103 sopra citato, anche se la mancata effettuazione della visita medica non è imputabile all’interessato.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla circolare allegata.

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Di Matteo Tel. 075 5820227 – Dott. Dominici Tel. 0744 443418