Confindustria Umbria News

Il notiziario di Confindustria Umbria

Corsi Carta Qualificazione Conducente (CQC): disciplina delle assenze causa Covid-19

Indicazioni della Direzione Generale Motorizzazione

ANITA informa che la Direzione Generale Motorizzazione ha fornito, con la circolare allegata, indicazioni sulla disciplina delle assenze a causa di Covid-19 alle lezioni obbligatorie dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica per la CQC (Decreto MIT 20 settembre 2013).

La disciplina assenze prevede, come noto, in misura diversa per ciascuna tipologia di corso:

  1. un numero massimo di assenze consentite, entro il quale il corso può essere utilmente concluso;
  2. un numero di ore di assenza superiore rispetto a quelle sub lettera a), ma non superiore ad una soglia stabilita, per le quali è obbligatorio seguire specifiche lezioni di recupero affinché il corso sia valido;
  3. l’invalidità del corso, e la necessità di ripeterlo, se le assenze superano la soglia massima di cui alla lettera b) oppure se, pur restando sotto tale soglia, non siano frequentate le specifiche lezioni di recupero. In via del tutto eccezionale e transitoria il MIT ha previsto una deroga a tali disposizioni quando le assenze siano motivate da positività al COVID-19 oppure da quarantena obbligatoria o fiduciaria, al fine di non penalizzare ingiustamente quegli allievi che, costretti all’isolamento o alla quarantena obbligatoria, potrebbero dover ripetere un corso per un elevato numero di assenze e al tempo stesso di disincentivare comportamenti di prevenzione inducendo allievi a sottacere tale condizione per non incorrere nelle penalizzazioni previste dalle vigenti norme delle assenze.

Per tali ragioni, al fine di evitare agli allievi penalizzazioni derivanti da comportamenti non a loro imputabili, nonché per garantire che la ripresa dell’attività didattica delle autoscuole si svolga in piena coerenza con l’indirizzo dettato dal Governo in tema di misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 con le “linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” sono state integrate le precedenti circolari (n. 24304 del 09/09/2020 con “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid-19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole” e n. 26029 del 23/09/20 su “Chiarimento in tema di applicazione delle “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid-19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”).

In particolare, sottolinea ANITA, il MIT ha disposto quanto segue:

  • nei corsi di qualificazione iniziale CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni; quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo;
  • nei corsi di formazione periodica per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le lezioni frequentate per moduli già interamente conclusi, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni; quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo.

Entro e non oltre il giorno lavorativo immediatamente precedente all’inserimento dell’allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore ne dà comunicazione all’UMC e alla DGT territorialmente competenti avendo cura di specificare gli estremi identificativi dell’originario corso di iscrizione dell’allievo e di quello che ne è sostituzione e prosieguo, nonché la causale “Causa COVID-19”.  Resta inteso che sarà possibile per il soggetto erogatore del corso portare a termine il corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l’allievo poi assente per “Causa COVID-19” era iscritto, consentendo così agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi.

È fatto obbligo di comprovare una assenza come “Causa COVID-19” attraverso il modulo allegato alla circolare ministeriale, che l’allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l’invio è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta ricezione: è onere dell’allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nel termine, non essendo consentite contestazioni sul punto.  Il soggetto erogatore del corso registra sullo specifico registro delle presenze l’assenza con l’annotazione “COVID” e, se del caso, adotta ogni conseguente misura necessaria o opportuna per la propria sede e per la propria attività.  L’assenza così giustificata si ritiene protratta, con la medesima motivazione, fino al primo giorno di rientro dell’allievo alla frequenza dell’originario corso o di quello che ne è sostituzione e prosieguo, secondo le istruzioni su esposte.

Resta confermata ogni ulteriore disposizione in tema di corsi CQC, comprese quelle relative alla disciplina delle assenze.

Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it

AUTORE: Trasporti
DATA: 16 OTT 2020
TAGS: CQC, formazione
Ricerca notizie