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Covid-19. Conversione del DL n. 19/2020: ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 35/2020

È stata pubblicata, nella G.U. n. 132 del 23 maggio scorso, la Legge n. 35/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 24 maggio scorso.

In particolare, all’art. 1, sono state indicate le misure che, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possono essere adottate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Tra le misure, necessarie al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, per periodi predeterminati, di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, si segnalano, tra le altre, le seguenti:

  • la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (lett. z);
  • l’adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (lett. ee);
  • la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (lett.ff);
  • la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lett.gg).

Con l’art. 3 le Regioni possono adottare, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento, misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Previste, inoltre, specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2 del decreto.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto di tali misure è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Determinata altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, in alcune specifiche ipotesi tra le quali il mancato rispetto della previsione di cui alla suddetta lettera z).

Previsto, infine, che il Prefetto assicuri l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo della legge sopra indicata.

Riferimenti:
ANCE UMBRIA
Perugia – info@anceumbria.it – Tel. 075/582751
Terni – edilizia@confindustria.terni.it – Tel. 0744/443411

AUTORE: A.N.C.E. Umbria
DATA: 29 MAG 2020
TAGS: CORONAVIRUS, DL 19/2020
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