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Decreto “Cura Italia”: indicazioni INPS sulla rateazione dei debiti contributivi

Informiamo che l’INPS, con il messaggio allegato, ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva. L’INPS nel dare attuazione alle sospensioni disposte dal Decreto Legge “Cura Italia”, ha specificato che laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l’assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva. In particolare, l’articolo 103 del Decreto Legge “Cura Italia”, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Ed infatti, con tale messaggio, l’INPS chiarisce che con riguardo al DURC, tutti gli attestati che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). Inoltre, sempre a tal proposito, l’Istituto chiarisce che tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020, nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto DURC non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’INPS e dall’INAIL per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria. In tal caso si potranno verificare due casi:

Inoltre l’INPS chiarisce che, nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Infine, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) e che richiedono l’attivazione dell’operatore, dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.

 

 

Riferimenti:
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