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Decreto “Cura Italia”. Proroga termini di validità delle abilitazioni alla guida: ulteriori precisazioni

ANITA informa che con circolare del 24 marzo 2020 n. 9847, il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito precisazioni a seguito di ulteriori approfondimenti sulle proroghe di validità di cui agli artt.103 e 104 del Decreto Legge “Cura Italia”.

La circolare, allegata, sostituisce integralmente la circolare n. 9209 del 19 marzo scorso.

Alla luce di tali approfondimenti, si riepilogano di seguito i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida, al fine di un’univoca interpretazione:

a) le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;

b) le carte di qualificazioni del conducente CQC e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR), aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

c) i certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;

e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65esimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione;

f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60esimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione;

g) i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (CQC) ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

i) sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

 

 

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227