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DL Rilancio. DURC: scadenza validità 15 giugno

L’INPS e l’INAIL hanno fornito chiarimenti in merito alla validità del DURC a seguito delle modiche apportate sul tema dal Decreto legge cd. “Rilancio”.

In particolare si segnala che:

Pertanto il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è ora il seguente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

I documenti INAIL e INPS, in allegato, ricostruiscono l’evoluzione normativa sul tema viste le numerose modifiche intervenute.

Sul DL Rilancio, si rinvia anche alla notizia con gli approfondimenti a cura di Confindustria Umbria.

Riferimenti:
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