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Il notiziario di Confindustria Umbria

Documento unico di circolazione e proprietà. Seconda fase di attuazione: precisazioni

Circolare Motorizzazione-Aci del 27 maggio 2020

ANITA informa che, con la circolare 14794 pubblicata sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ACI – allegata – sono state fornite alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile 2020, propedeutiche all’aggiornamento delle schede tematiche, in vista del prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del “documento unico”.

ANITA descrive di seguito gli aspetti di maggiore interesse per il settore.

Radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, il MIT ha fornito chiarimenti in merito a veicoli già esportati all’estero alla data del 31.12.2019, in costanza della vigenza del previgente art. 103 CDS, per i quali non si è potuto provvedere alla radiazione entro il termine del 3 maggio scorso, così previsto dalle precedenti circolari congiunte MIT/ACI n. 8217 del 9.03.2020 e n. 12068 del 30.4.2020. Pertanto, effettuati gli opportuni interventi di natura tecnica, si fa presente che fino al 31 ottobre 2020 dette radiazioni possono essere ancora gestite con le procedure tradizionali e in applicazione delle disposizioni dell’art. 103 CDS vigente al momento dell’avvenuta esportazione. Ciò a condizione che il richiedente alleghi copia della carta di circolazione estera che, se rilasciata successivamente al 31.12.2019, deve essere prodotta unitamente ad altra documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di immatricolazione all’estero, revisione effettuata all’estero, documenti di viaggio e trasporto del veicolo, trasferimento di residenza all’estero, ecc.).
Si ricorda che l’utilizzo delle procedure tradizionali è consentito esclusivamente per la gestione della fattispecie sopra indicata, essendo per tutte le altre casistiche obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure a pena della ricusazione della pratica in caso di violazione delle suddette disposizioni. Ricordiamo in proposito che a decorrere dal 4 maggio 2020, sono entrate a regime le procedure predisposte per la gestione obbligatoria delle operazioni di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione (sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE) – il cui utilizzo è già operativo dal 17 febbraio 2020 – e da tale data, non vengono pertanto più emessi il CDPD e il certificato di radiazione.

Nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE
L’obbligatorietà dell’utilizzo delle nuove procedure per la gestione delle operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario è procrastinata al 15 giugno 2020, in considerazione dell’attuale fase di emergenza epidemiologica e per consentire la riorganizzazione delle attività degli UMC. Al riguardo, si preannuncia l’invio a breve di apposito manuale e di un tutorial, – ad uso degli UMC – contenente istruzioni per l’effettuazione delle operazioni di pre-convalida dei fascicoli digitali, nonché indicazioni di carattere generale concernenti le attività di controllo successivo delle pratiche gestite dagli Operatori professionali.

Conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe
Con riguardo alle istruzioni contenute nella “SCHEDA 20” allegata alla circolare congiunta MIT/ACI n. 12068 del 30.04.2020, dedicata al tema della conservazione e della distruzione delle documentazioni cartacee e delle targhe da parte degli Operatori professionali, si evidenzia quanto segue:

  1. la distruzione dei documenti di circolazione dei veicoli già immatricolati in altro Paese UE e nazionalizzati può avvenire solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica; ciò al fine di consentire ai competenti UMC di corrispondere alle eventuali richieste di restituzione dei documenti originali formulate dalle Autorità estere a norma delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE; resta viceversa fermo che la distruzione delle relative targhe è possibile già a decorrere dal 3° mese successivo alla presentazione della pratica di nazionalizzazione;
  2. gli Operatori professionali debbono ritenersi autorizzati alla distruzione di tutte le targhe e delle carte di circolazione, già giacenti presso i locali dei propri studi di consulenza alla data del 3 maggio 2020, intendendo per tali quelle prese in consegna a seguito della effettuazione di operazioni sia con le procedure tradizionali sia con le nuove procedure.

Ricevute sostitutive del DU non valido
Per la circolazione la ricevuta prevista dagli artt. 92 CDS e 7 della Legge n. 264/1991 abilita il veicolo a circolare su strada nel caso di sostituzione di un DU non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura.
Il comma 2, dell’art. 92 CDS. prevede infatti espressamente che detta ricevuta “e’ valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni”; ciò significa che detta validità non può eccedere i limiti contenuti nel documento sostituito, ma anche che la sussistenza e l’ampiezza di detti limiti deve comunque essere verificata in concreto, tenuto conto di fattori variabili che possono essere di natura sia tecnica sia giuridico-amministrativa. Appare infatti evidente che mentre le limitazioni di natura tecnica (es. scadenza della validità della revisione) hanno carattere oggettivo e pertanto non possono mai essere superate attraverso il rilascio della ricevuta sostitutiva, quelle di natura giuridico-amministrativa hanno normalmente carattere soggettivo e, in quanto tali, debbono essere valutate caso per caso.
Nel caso in esame, il DU non è valido per la circolazione in ragione della particolare natura dell’operazione di minivoltura, costituita dall’intestazione del veicolo a nome di un Operatore commerciale per sole finalità di vendita in ragione delle quali, peraltro, la legislazione vigente riconosce il diritto alla fruizione di taluni benefici fiscali.
Deve quindi ammettersi la possibilità che l’acquirente (diverso dall’Operatore commerciale) di un veicolo dotato di DU non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura, possa circolare su strada munito della ricevuta sostitutiva, atteso che la limitazione contenuta nel documento sostituito attiene alla specifica qualificazione giuridica dell’intestatario venditore (Operatore commerciale) e non già a quella dell’intestatario- acquirente.

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 29 MAG 2020
TAGS: documento unico
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