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Il notiziario di Confindustria Umbria

Emergenza Coronavirus. Aggiornamento Protocollo regolamentazione delle misure di salute e sicurezza

Aggiornato il Protocollo del 14 marzo. Disponibile il testo integrale e le principali novità

Venerdì 24 aprile Confindustria ha condiviso con il Governo e le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con Cgil, Cisl, Uil, l’aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e Sicurezza firmato lo scorso 14 marzo. Il testo aggiornato è disponibile in allegato.

Il Governo, in vista della cosiddetta fase 2 e sulla base delle analisi elaborate dalle Autorità sanitarie, ha invitato le Parti Sociali ad individuare misure di sicurezza integrative rispetto a quelle contenute nel Protocollo originario.

La struttura del Protocollo siglato il 14 marzo resta confermata. Vanno però evidenziate alcune disposizioni nuove:

– in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;

– il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;

– il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);

– la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;

– la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;

– l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID-19;

– l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;

– favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;

– il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;

– l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);

– il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;

– l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID-19;

– la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);

– il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Riferimenti:
Ambiente e Sicurezza
Andrea Di Matteo
T. 075 5820227 – C. 335 1215606
dimatteo@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici
T. 0744 443418 – C. 338 6278499
dominici@confindustria.umbria.it
AUTORE: Maria Luisa Grassi
DATA: 27 APR 2020
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