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Emergenza Coronavirus. Nota al DPCM 10 aprile 2020 che proroga le misure di sospensione

Analisi e commento a cura di Confindustria

Venerdì 10 aprile il Governo ha adottato un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020;
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.A tal proposito a questo link sono disponibili i modelli di comunicazione alle Prefetture. Chi avesse già inviato la comunicazione ai sensi del precedente DPCM non la deve reiterare.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane. Ad esempio:

  • per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito: l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. Per tale evenienza a questo link è disponibile il modulo di comunicazione alle Prefetture
  • è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture. Per tale evenienza a questo link è disponibile il modulo di comunicazione alle Prefetture
  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi:
a) per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
b) la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
c) il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto. Sulla base dell’impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse nelle FAQ di Confindustria diffuse il 24 marzo scorso.

Riguardo alle modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, soltanto alcuni Codici:

  • del legno (16);
  • della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1);
  • relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1);
  • alla fabbricazione di computer (26.2).

Tali interventi non risolvono i problemi che si sono manifestati nelle filiere di produzione, confermando l’inadeguatezza dei Codici ATECO a descrivere la complessità del nostro sistema industriale. Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.

La struttura di Confindustria Umbria è a disposizione per approfondimenti e quesiti sui diversi punti del Decreto.

Indichiamo di seguito i riferimenti dei Funzionari di Confindustria Umbria:

Area Relazione Industriali
Simone Cascioli
T. 0744 443430 (Sede di Terni)
T. 075 5820287 (Sede di Perugia)
C. 349 8205087
cascioli@confindustria.umbria.it
Cristiano Di Berardino
T. 0744 443412 – C. 338 6586066
diberardino@confindustria.umbria.it
Domenico Taschini
T. 075 5820229 – C. 334 6084318
taschini@confindustria.umbria.it
Luca Bartolucci
T. 075 5820223 C. 334.6389785
bartolucci@confindustria.umbria.it

Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino
T. 075 5820230 – C. 335 7175365
castagnino@confindustria.umbria.it
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T. 075 5820209 – C. 338 6493886
vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini
T. 075 5820220 – 329 9261061
roscini@confindustria.umbria.it

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti
Andrea Di Matteo
T. 075 5820227 – C. 335 1215606
dimatteo@confindustria.umbria.it
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T. 0744 443418 – C. 338 6278499
dominici@confindustria.umbria.it

Area Comunicazione

Maria Luisa Grassi
T. 075 5820253 – C. 335 5691928
grassi@confindustria.umbria.it

Chiara Santilli
T. 075 5820221 – C. 366 6650427
santilli@confindustria.umbria.it

AUTORE: Maria Luisa Grassi
DATA: 13 APR 2020
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