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Emergenza Coronavirus. Sospensione adempimenti e versamenti contributivi

Con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37, l’Istituto fornisce le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

La sospensione prevista dal decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi.

I contributi previdenziali a carico del lavoratore e trattenuti dal datore di lavoro, non usufruiscono della sospensione del versamento.

In altre parole se i contributi vengono trattenuti, gli stessi devono essere riversati.

Si sottolinea che i contributi previdenziali già trattenuti dalla busta paga dei dipendenti prima che entrasse in vigore la sospensione dell’adempimento, devono essere versati per evitare il reato di appropriazione indebita.

La Circolare INPS n. 37/2020 ha infatti spiegato come deve essere gestita la sospensione dei contributi prevista dal decreto legge approvato in favore delle aziende con sede nei comuni dell’ex zona rossa (Artt. 5 e 8 Dl n. 9/2020).

L’azienda non può tenersi i contributi trattenuti al lavoratore, anche se poi il versamento viene sospeso. Questo può riguardare i contributi previdenziali di febbraio 2020, sospesi in base alla citata legge, in quanto la sospensione interessa i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile di quest’anno.

Le aziende che non hanno sospeso la trattenuta nella busta paga di febbraio, devono obbligatoriamente provvedere al versamento, mentre possono beneficiare della sospensione per la contribuzione a loro carico.

Per le ritenute previdenziali dovute a decorrere dalla mensilità di marzo e fino al periodo oggetto di sospensione, le imprese avranno invece i tempi e quindi la possibilità di sospendere le trattenute in busta paga.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
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Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 – Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 – Email: roscini@confindustria.umbria.it