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Inail: chiarimenti su responsabilità penale e civile del datore di lavoro in caso di infortunio per Covid-19

L’INAIL ha fornito chiarimenti in materia di responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro per Covid-19.

L’Istituto, con riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’Inail a tal proposito chiarisce che, queste responsabilità, devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

L’Istituto, quindi, conclude che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro – anche oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico – rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Evidenziamo altresì che il tema è stato affrontato anche durante un’audizione al Senato, da parte di Confindustria, che ha affermato la necessità dell’introduzione di una norma che, escludendo l’obbligo di valutare i rischi, escluda anche la responsabilità civile e penale del datore di lavoro e della persona giuridica. È stato affermato, inoltre, che è necessaria una disposizione che escluda, dagli obblighi prevenzionali del datore di lavoro, i fattori esterni non introdotti in impresa dal datore stesso per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma i cui effetti sono legati per dinamiche esterne non controllabili.

Il comunicato Inail è disponibile al seguente link.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
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