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INAIL: nuovo servizio online per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale

Indicazioni su come accedere al servizio

L’INAIL ha comunicato che dal 1 luglio scorso è attivo un nuovo servizio online rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili”.

Ai sensi dell’art. 83 del decreto legge n. 34/2020 cd. “Rilancio”, infatti, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori “fragili” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

I datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici INAIL in possesso della specializzazione in Medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.

Il nuovo servizio è utile proprio per richiedere la visita:

  • da parte dei soggetti registrati sul portale istituzionale;
  • dagli utenti non registrati tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • con delega da parte del datore di lavoro, previa compilazione e inoltro dell’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito in via provvisoria l’importo di euro 50,85.

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 03 LUG 2020
TAGS: SORVEGLIANZA SANITARIA, visita medica
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