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Il notiziario di Confindustria Umbria

Integrazioni salariali per Covid-19: istruzioni Inps

Codici di conguaglio associati alle autorizzazioni

Facendo seguito al precedente messaggio n. 1775/20 (analizzato in questa notizia), l’INPS con il messaggio n. 1997/20allegato – al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici di conguaglio da utilizzare in relazione agli ammortizzatori sociali per Covid, ha fornito alcuni chiarimenti.

In particolare, è stato disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione della denuncia Uniemens.

Il codice di conguaglio è, inoltre, visualizzabile all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari”, accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le aziende e i consulenti.

L’Istituto ha altresì confermato che, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali e per le quali la copertura degli oneri resta a carico delle rispettive gestioni di afferenza, devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” – “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” – “Conguaglio assegno ordinario”).

Per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19, oltre i sopracitati limiti di fruizione, sarà necessario utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), in quanto sono imputati su stanziamenti appositamente istituiti.

Per le imprese che abbiano fatto richiesta del pagamento diretto, sarà necessario inviare il modello “SR41”, semplificato; in questo caso il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00”.

Nel caso in cui i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino, invece, una frazione di mese, il flusso Uniemens dovrà essere compilato con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 18 MAG 2020
TAGS: trattamenti di integrazione salariale
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