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Nuova disciplina decadenziale per presentazione domande di cassa integrazione e assegno ordinario

Con il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020, allegato, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al termine decadenziale per la presentazione delle domande di CIG ordinaria, in deroga e di assegno ordinario.

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento normativo del DL “Rilancio” n. 34/20 – convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – e del DL n. 52/20.

In particolare, oltre a essere stati stabiliti termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, è stato anche introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni: le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il messaggio INPS specifica che il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo esemplificativo, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal DL n. 52/2020.

Nel caso in cui venga rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, CIGD e assegno ordinario, la domanda sarà respinta e le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In alternativa, i datori di lavoro, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411