Modalità di determinazione degli acconti per il primo semestre 2020, anche per i “beni merce”, nuova nozione di area pertinenziale al fabbricato, soggettività passiva nell’ipotesi di leasing immobiliare e dichiarazione IMU. Questi i temi affrontati nella Circolare n.1 del Dipartimento delle Finanze del 18 marzo 2020, che fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina della nuova IMU (risultante dall’unificazione di IMU e TASI), stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’art.1, co.4-5 e 738-783, della legge 27 dicembre 2020, n.160 – legge di Bilancio 2020.
L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.
L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore, viene confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come già previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal DL crescita.
In generale, in ordine agli immobili d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del:
– 50% per il periodo d’imposta 2019
– 60% per i periodi 2020 e 2021
– 100% a decorrere dal periodo 2022
Determinazione dell’acconto per il 2020
L’art.1, co.762, della legge di Bilancio 2002 prevede che in «sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019». Si ricorda che il termine di pagamento della prima rata IMU scade il 16 giugno 2020.
Dichiarazione IMU
La C.M. 1/DF/2020 rileva che l’art.3-ter del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 58/2019 ha posticipato il termine al 31 dicembre dell’anno successivo.
Alla luce della nuova IMU, quindi, il Dipartimento precisa che il termine del 31 dicembre per la presentazione della dichiarazione vale unicamente nell’ipotesi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019.
Si ricorda che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dovranno essere approvate le modalità di presentazione della dichiarazione IMU (quindi in sostituzione del D.M. 30 ottobre 2012 che ha approvato l’attuale Modello di dichiarazione, il quale resta valido fino all’adozione del nuovo Decreto).
Per la disamina delle diverse fattispecie e casistiche di applicazione della norma si rinvia alla nota allegata.
Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it