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Pagamento anticipato di CIGO, CIGD e assegno ordinario: presentazione domande entro 3 luglio

Circolare INPS con istruzioni

Informiamo che l’INPS con la circolare n. 78 del 27 giugno scorso, allegata, ha fornito istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS.

L’Istituto ha chiarito in particolare le modalità di erogazione dell’anticipazione del 40% per le domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto stabilendo che, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza debba essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

La presentazione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

  • per la CIGO, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
  • per la CIGD la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche i seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Si evidenzia l’importanza che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazioni obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

Gestione degli eventuali indebiti

Si procederà, di contro, al recupero nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

  • anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
  • anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  • il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Aspetti fiscali

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it – 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Chiara Santilli
DATA: 02 LUG 2020
TAGS: assegno ordinario, CIGD, CIGO
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