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Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti: disposizioni su attività di controllo

ANITA informa che il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della polizia stradale – ha emanato la circolare allegata con la quale ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti. Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14, 15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 – che ha modificato la Direttiva 2003//59/CE – recepita in Italia con D.Lgs n. 50/2020.

Le novità hanno riguardato l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e SEE nell’esercizio di ogni attività di guida anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE (anche quindi i veicoli immatricolati per uso speciale, veicoli per trasporti specifici, macchine operatrici eccezionali), salvo casi di esenzione o deroghe specifiche. Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa. Il nuovo testo dell’art.15 del D.Lgs. n. 286/2005 non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE.

Inoltre, l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente. Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Riguardo alle deroghe dall’obbligo della CQC, è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito della modifica dell’art.16 del D.Lgs. n.286/2005. In particolare, segnaliamo che tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati:

In riferimento al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il Codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica.  In particolare:

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lgs. n.286/2005).

La circolare in esame abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate in materia, il cui contenuto è in contrasto.

Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it