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Regolamento REACH: obblighi per i dichiaranti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 ottobre 2020 – L 331/24, il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”.

L’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 impone ai dichiaranti (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 numero 7 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il “dichiarante” è il “fabbricante o l’importatore di una sostanza, o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza”.

Il Regolamento, allegato, fissa i termini per gli aggiornamenti di cui all’art. 22, con particolare riferimento a:

Il provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Riferimenti:
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