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Rimborso delle accise sul gasolio primo trimestre 2020

ANITA informa che con nota n. 96399/RU del 23 marzo scorso, allegata, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° aprile al 31 aprile 2020, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 1° trimestre 2020 (periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2020), per tutti i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro III o superiore.

In virtù della emergenza nazionale dovuta all’epidemia Coronavirus, l’Agenzia chiarisce che, qualora non fosse possibile rispettare la scadenza di cui sopra, la domanda per il recupero delle accise potrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2020.

Per quanto attiene l’importo rimborsabile, ricordiamo che sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che al seguente indirizzo internet è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Tornando alla dichiarazione, ANITA ricorda che a partire da questo trimestre scatta la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto importanti novità nel quadro A-1 del modello, anticipate con la nota n. 74668/RU, anch’essa allegata.

Pertanto:

Targa del veicolo
Bisogna riportare gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, non vanno più indicati i dati riferiti a semirimorchi e rimorchi.

Titolo di possesso
L’esercente dovrà indicare per singolo veicolo il titolo giustificativo del possesso contrassegnato come segue:

  1. A) Proprietà;
  2. B) Locazione con facoltà di compera (leasing);
  3. C) Locazione senza conducente;
  4. D) Usufrutto;
  5. E) Acquisto con patto di riservato dominio;
  6. F) Comodato senza conducente.

Per il trasporto merci, le forme di disponibilità giuridica del mezzo ammesse sono esclusivamente quelle previste dalle specifiche norme di settore richiamate dalla circolare n.4/D del 23.2.2016.

Chilometri percorsi
Nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ciò viene calcolato come differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non bisogna più riportare il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, ma comunque l’esercente dovrà esibire tale dato in caso di richiesta da parte dell’ufficio delle Dogane. Vanno indicati i chilometri effettivamente consumati nel periodo di possesso qualora non coincidano con il trimestre solare. Nella colonna “LITRI CONSUMATI” l’esercente continua ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo riforniti in quel periodo.

Mezzi speciali
Nel quadro A è stata inserita una colonna “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione. Per tali veicoli valgono distinte modalità di rilevazioni dei consumi e quindi devono essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale. Il riconoscimento dell’impiego agevolato di cui al punto 4-bis della Tabella A sul gasolio consumato per l’azionamento delle speciali attrezzature poggia sulla constatazione che le stesse sono necessariamente complementari alla funzione di trasporto di merci che richiedono certe condizioni per essere movimentate. I semirimorchi/rimorchi in tal modo attrezzati vengono così a costituire un complesso veicolare unitariamente considerato.
Nel caso di semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto.
Nella colonna “MEZZO SPECIALE” bisogna inserire uno di questi valori:

1 – per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi;

2 – per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata.

Nella colonna “KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è dotato l’impianto speciale dato dalla differenza tra le ore registrate dal contaore alla fine del periodo oggetto di oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre precedente.
Anche in questo caso se l’inizio e la fine del periodo di possesso non coincide con il trimestre, nella colonna bisogna indicare solo le ore di funzionamento nel periodo effettivo di possesso.
Se il mezzo speciale è sprovvisto del contaore, l’esercente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio delle dogane al fine di procedere all’adozione di un metodo di rilevazione fino al termine accordato con l’ufficio stesso entro il quale la ditta deve adempiere alla prescrizione.
Alla dichiarazione sono allegate, se non già presentate, le carte di circolazione dei mezzi speciali insieme agli eventuali attestati (ad es. certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti. A completamento dei dati dichiarati trimestralmente, l’esercente attività trasporto merci tiene all’interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, recante le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario:
a) targa;
b) capacità del serbatoio;
c) lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;

Nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente:
d) targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

L’Ufficio delle dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo, può prescrivere a fini di tutela dell’interesse fiscale ulteriori misure ritenute necessarie a fronte di peculiari circostanze di fatto riscontrate.

Infine, ANITA sottolinea che per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota.

 

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227