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“Sismabonus acquisti” solo per i rogiti entro il 31 dicembre 2021

È possibile beneficiare del “Sismabonus acquisti” solo per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2021. Quindi, l’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite in chiave antisismica può fruire della detrazione d’imposta solo se l’atto di acquisto è stato stipulato entro il periodo di vigenza dell’agevolazione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n.515 del 2 novembre 2020, nella quale sono state affrontate alcune questioni legate alla fruizione della detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013, cd. “Sismabonus acquisti” anche nella forma “potenziata” introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020.

Si ricorda che il “Sismabonus acquisti” è la detrazione (75% o 85% del prezzo di acquisto nell’ammontare massimo di 95.000 euro per unità) riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentita, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano entro 18 mesi dalla fine lavori all’alienazione dell’immobile.

L’agevolazione, che rientra nell’ambito applicativo del Sismabonus, è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La questione al centro dell’interpello posto dall’impresa di costruzioni all’Agenzia delle Entrate, riguarda la possibilità per l’acquirente di fruire del “Sismabonus acquisti” sull’unità immobiliare ricostruita entro il 31 dicembre 2021, ma venduta successivamente.

In sostanza, la questione è se i 18 mesi che l’impresa di costruzione ha a disposizione per vendere gli immobili ricostruiti devono o meno rientrare nel termine di vigenza dell’agevolazione.

Nella risposta n. 515, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per godere del “Sismabonus acquisti” entro il 31 dicembre 2021 deve necessariamente essere stipulato anche il rogito.

Motivo della precisazione è il tenore della norma che disciplina la durata del Sismabonus, di cui il “Sismabonus acquisti” è una declinazione, e che fa riferimento “alle spese sostenute” dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Nell’interpello vengono poi forniti altri chiarimenti:

 

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it