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Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus al 110%: ammessi cessione e sconto anche per la detrazione del 50% in caso di acquisto di unità immobiliari situate in fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione per la vendita; nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato anche le pertinenze non servite dall’impianto concorrono al calcolo della spesa massima; l’unico proprietario di più unità situate in un solo edificio può donarne una a un proprio parente e costituire legittimamente un condominio; il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus al 110% sono stati forniti nel corso dello speciale Telefisco che si è tenuto il 27 ottobre scorso, con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.

Nel corso dell’incontro, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro ha, tra l’altro, annunciato la disponibilità delle Istituzioni a utilizzare il Recovery Fund per la proroga del Superbonus al 2024.

Di seguito si segnalano alcune delle risposte più significative rese dall’Agenzia delle Entrate:

Di seguito le risposte del MISE:

In tema di demolizione e ricostruzione, il MISE ritiene, in contrasto con l’Agenzia delle Entrate, che tali interventi siano ammissibili solo per l’Ecobonus e per il “Sismabonus acquisti” potenziati al 110% (e non anche per il “Sismabonus lavori” al 110%) e inoltre che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art.3, co.1, lett.d, del DPR 380/2001, fornita dal recente DL semplificazioni-DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020), i costi relativi all’ampliamento debbano essere scorporati dai limiti di spesa massimi agevolabili.

Tale posizione, così come evidenziato anche durante l’incontro, richiede un ulteriore approfondimento e coordinamento con il differente orientamento espresso sul tema dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, a chiarimento di una questione da più parti evidenziata, il MISE ha precisato (differentemente da quanto espresso da una Direzione Regionale delle Entrate) che gli impianti fognari non rientrano tra quelli (acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas) che determinano l’indipendenza funzionale dell’edificio unifamiliare o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente situata in edifici plurifamiliari. Pertanto, tali impianti non rilevano ai fini della verifica dell’indipendenza funzionale delle unità immobiliari, potendo così essere anche comuni a più unità.

Si ricorda, infine, che dal 27 ottobre 2020 è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%.

I 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi, prima della data della messa online del nuovo portale ENEA, decorrono dal 27 ottobre. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, per consentire alle imprese che lo avranno acquisito di averlo a disposizione sul proprio cassetto fiscale per poterlo utilizzare direttamente in compensazione, o cederlo a loro volta a soggetti terzi.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it