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Il notiziario di Confindustria Umbria

DL Agosto. Proroga della Moratoria di legge per le Pmi introdotta dal DL Cura Italia

Spostamento al 31 gennaio 2021 pagamento dei mutui a rimborso rateale, rimborso prestiti non rateali, aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti

Con l’art. 65 del Decreto “Agosto” viene prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compreso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, Moratoria di legge per le PMI, nonché la revoca degli affidamenti bancari, sospesi ai sensi del DL Cura Italia art. 56 – D.L. 17/3/2020, n. 18.

Con l’art 77, per le imprese del comparto turistico la proroga è al 31 marzo 2021 (previa autorizzazione da parte della Commissione europea).

Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo automatico di rinnovo che può essere interrotto solo se l’azienda comunica espressamente di rinunciare alla proroga.

Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria, il termine ultimo per fare domanda è prorogato al 31 dicembre 2020 ma sempre con sospensioni fino al 31 gennaio 2021.

Di seguito un riepilogo della misura introdotta dal Decreto “Cura Italia” Moratoria “Ex Lege” per le Pmi (art. 56 DL 17 marzo 2020, n. 18).

Destinatari delle misure:

  • micro, piccola o media impresa. Sono ricompresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
  • impresa “in bonis” ovvero non avere esposizioni debitorie che, alla data di pubblicazione del decreto, sono classificate come esposizioni creditizie deteriorate;
  • impresa che ha subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.


Caratteristiche delle misure:

 Le aziende possono ricorrere ad una o più delle seguenti opzioni:

  1. impossibilità di revoca fino al 31 gennaio 2021 (prima 30 settembre 2020) delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Anticipo fatture/Ri.Ba/Contratti, linee di factoring), esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, alla data del 17 marzo 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata;
  2. proroga fino al 31 gennaio 2021 (prima 30 settembre 2020) del rimborso dei prestiti non rateali, scadenti prima del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità);
  3. sospensione fino al 31 gennaio 2021 (prima 30 settembre 2020) delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche per l’intera rata);

La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata:

  • se la sospensione è per l’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
  • se la sospensione è della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

L’azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.

Riferimenti:

Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino T. 075 5820230 – C. 335 7175365 –  castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli T. 075 5820209 – C. 338 6493886 –  vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini T. 075 5820220 – C. 329 9261061 – roscini@confindustria.umbria.it

ALLEGATI

Nessun allegato presente.

AUTORE: Maria Luisa Grassi
DATA: 21 AGO 2020
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