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Codice della Strada: contestazione differita violazioni ex articoli 80 e 193

Circolare Ministero dell'Interno

ANITA informa che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 4684 del 3 luglio 2020, allegata, ha fornito indicazioni sull’interpretazione delle norme che regolano la contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 (“Revisioni”) e 193 (“Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”) del Codice della Strada.

Fermo restando il principio generale della contestazione immediata delle infrazioni in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla, la contestazione differita è ammessa ex lege nei casi previsti dall’art. 201, comma 1-bis), lettere g-bis) e g-ter) CdS; nello specifico, la mancata copertura dell’assicurazione RCA e della revisione sono contestabili a seguito di accertamento con dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Tuttavia tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto, devono essere innanzitutto gestite direttamente dagli organi di polizia stradale; inoltre devono aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale proposito, la circolare precisa che al momento non risultano rilasciate omologazioni o approvazioni per il rilevamento specifico delle violazioni in esame, così come specificato in precedenza con apposita nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota n. 3146 del 27.04.2020).

In tale situazione, perciò, sarà sempre necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia stradale poiché il dispositivo non accerterà la violazione ma costituirà semplicemente un “supporto” per la documentazione della violazione.

La rilevante novità della circolare ministeriale concerne la procedura indicata dall’art. 193 CdS che prevede la possibilità di accertare l’assenza di copertura assicurativa mediante apparecchiature già omologate per sanzionare il superamento dei limiti di velocità (autovelox), gli accessi alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali.

Pertanto, l’accertamento sulla mancanza di assicurazione RCA potrà avvenire in automatico per chi supera i limiti di velocità o chi accede abusivamente alle ZTL o sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. La documentazione fotografica o video dei dispositivi costituirà, infatti, atto di accertamento della circolazione del veicolo e consentirà di provare che, al momento del rilevamento, il veicolo stava circolando privo di assicurazione.

Conseguentemente il proprietario del veicolo, ai sensi dell’art. 180 comma 8 CdS, sarà invitato a produrre il certificato di assicurazione; in caso di mancata esibizione, gli verrà contestata direttamente la violazione di cui all’art. 193 CdS per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza.

Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 09 LUG 2020
TAGS: CDS, contestazione differita, VIOLAZIONI
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