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Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti: ulteriori istruzioni INPS

Circolare con indicazioni procedurali sul diritto alla fruizione del congedo

A seguito del Decreto Legge n. 111/20 che ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (cd. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici – disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico – l’INPS fornisce, con la circolare allegata, ulteriori indicazioni procedurali in merito a tale congedo indennizzato. Quest’ultimo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa, da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato Decreto Legge) e il 31 dicembre 2020.

Evidenziamo, di seguito, gli elementi della circolare di maggiore interesse.

Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena
I genitori possono fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020 (di conversione del DL n. 104/20 cd. “Agosto).
Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, a partire dal giorno 29 ottobre 2020.

Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena
L’Istituto fa presente che il congedo per quarantena del figlio è incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile;
  • la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Riferimenti:
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it
Domenico Taschini – T. 075 5820229 – C. 334 6084318 – taschini@confindustria.umbria.it
Cristiano Di Berardino – T. 0744 443412 – C. 338 6586066 – diberardino@confindustria.umbria.it
Luca Bartolucci – T. 075 5820223 – C. 334.6389785 – bartolucci@confindustria.umbria.it

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 24 NOV 2020
TAGS: CONGEDO GENITORI, quarantena
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