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Decreto “Cura Italia”. I chiarimenti del MEF per fisco, credito e finanza

Faq sulle nuove misure economiche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti, in costante aggiornamento, in merito al decreto “Cura Italia”. Chiarimenti che sono suddivisi in quattro sezioni: sanità, lavoro, credito e finanza e fisco.

Sugli aspetti finanziari d’interesse delle imprese il MEF fornisce chiarimenti in merito all’articolo 56 del DL 18/2020 ed in particolare:

  • riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

  • Le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, non possono chiedere la sospensione.
  • Rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.
  • Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
  • Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

Per gli aspetti fiscali il MEF ha fornito i seguenti i chiarimenti:

  • il Decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:

  1. essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  2. essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

L’importo relativo a tale credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal 25.3.2020 in compensazione, utilizzando il Mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

  • In riferimento alle aziende che hanno un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla Risoluzione n. 12/E del 18.3.2020, ma che rientrano nei settori elencati dall’art. 61 del Decreto “Cura Italia” e dall’art. 8, DL n. 9/2020, viene precisato che i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi, pertanto, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO purché rientranti in una delle categorie economiche indicate, come ulteriormente precisato anche con la Risoluzione 14/E del 21.3.2020, dell’Agenzia delle Entrate.
  • Riguardo alla sospensione fino al 30 aprile 2020, in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020), con specifico riferimento alle ritenute fiscali, non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
  • Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo), già prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020, sono confermate dal DL 18/2020.

 

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 06 APR 2020
TAGS: CREDITO, FINANZA, FISCO
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