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Decreto Rilancio. Istanza di autotutela per revisione domanda di contributo a fondo perduto

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/2020 ha chiarito che è possibile presentare un’istanza volta alla revisione in autotutela delle domande con errori, scartate o che hanno portato alla ricezione di una somma inferiore a quella spettante.

L’art. 25 del Decreto “Rilancio” ha introdotto un contributo a fondo perduto che consiste nell’erogazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di somme a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, che nell’anno 2019 non abbiano superato i 5 milioni di euro di ricavi o compensi. Le domande per il riconoscimento potevano essere trasmesse dal 15 giugno 2020 ed entro il 13 agosto 2020.

Il provvedimento dell’Agenzia è stato emanato a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria, riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ai soggetti interessati, ma che hanno commesso qualche errore nella richiesta presentata, non ricevendo alcun contributo o ricevendo un importo inferiore a quello spettante; oppure per coloro che hanno ricevuto lo scarto dell’istanza presentata, ma che non hanno poi potuto ripresentare un’istanza sostitutiva in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.

Al fine di sanare le situazioni sopra descritte, i soggetti interessati potranno, anche tramite soggetti incaricati, presentare un’istanza volta alla revisione in autotutela.

Il modello dell’istanza per il riesame va trasmesso tramite PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente, firmata digitalmente dal soggetto richiedente, o dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza, allegando anche la copia della carta d’identità del soggetto richiedente. Insieme al modello sarà opportuno inviare anche una nota con la quale il richiedente specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva.

Gli Uffici effettueranno i dovuti controlli, esaminando le istanze e valutando le motivazioni presentate e la coerenza con i dati contabili. Qualora emergesse irregolarità, l’Ufficio procederà ad ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa con sanzioni amministrativi e penali.

Se sarà confermato l’esito già comunicato nella prima istanza inviata nel periodo 15 giugno-13 agosto, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione. Qualora invece dovesse emergere la correttezza dell’istanza, l’Agenzia provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 15 OTT 2020
TAGS: Contributi a fondo perduto, REVISIONE
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