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DL Agosto. Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione

Indicazioni operative INPS

L’Inps ha fornito le indicazioni operative relative all’esonero di 4 mesi dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione per Covid-19, previsto dall’articolo 3 del DL “Agosto” n. 104/20, convertito in legge n. 126/20.

Già con circolare n. 105 del 18 settembre l’Istituto aveva fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo e ora torna sul tema con indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens, anche a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (misura approvata con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020).

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Importo dell’esonero contributivo

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. A tal proposito si ricorda che, l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

L’INPS ricorda che, chi si avvale dell’esonero contributivo, non potrà poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid-19, salvo che per diversa unità produttiva.

Istruzioni operative e contabili

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di 4 mesi l’INPS ha istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto: GAW37177, proprio ai fini di rilevare l’incentivo del DL Agosto.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al messaggio INPS allegato.

Riferimenti:
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it
Domenico Taschini – T. 075 5820229 – C. 334 6084318 – taschini@confindustria.umbria.it
Cristiano Di Berardino – T. 0744 443412 – C. 338 6586066 – diberardino@confindustria.umbria.it
Luca Bartolucci – T. 075 5820223 – C. 334.6389785 – bartolucci@confindustria.umbria.it

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 16 NOV 2020
TAGS: CASSA INTEGRAZIONE, contributi previdenziali
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