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DL Agosto: sintesi delle principali misure di interesse per le imprese

Nota riepilogativa a cura di Confindustria Umbria

Il 14 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Agosto” – in vigore dal 15 agosto – che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. In proposito, è disponibile a questo link la nota dettagliata di approfondimento sulle misure finanziarie, fiscali e giuslavoristiche contenute nel provvedimento, elaborata da Confindustria.

In attesa delle circolari esplicative da parte dei Ministeri ed Enti competenti e dell’iter di conversione in legge, Confindustria Umbria ha ritenuto utile evidenziare in sintesi le principali misure che riguardano il sistema produttivo, attraverso una nota riepilogativa inviata agli Associati dal Direttore Generale Elio Schettino e che si riporta di seguito per punti-chiave.

CASSA INTEGRAZIONE COVID
In materia di integrazione salariale, il nuovo decreto-legge prevede che i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane. Inoltre, è previsto che, per tali ulteriori settimane, debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Al contempo il DL precisa che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nuove 9 settimane.

BLOCCO LICENZIAMENTI
Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il blocco non si applica – oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore – anche nelle seguenti fattispecie: licenziamenti legati alla cessazione dell’attività di impresa; ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo; licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON UTILIZZERANNO LA NUOVA CASSA
Ai datori di lavoro che non richiedono l’accesso ai nuovi strumenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi.

SGRAVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE DEL MEZZOGIORNO E DELL’UMBRIA
Il DL prevede un’agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e in Umbria nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.
Gli oneri a carico del bilancio dello Stato ammontano a 914,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 573,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 72,2 milioni di euro per l’anno 2023. L’obiettivo è di rendere strutturale la misura per tutto il periodo 2021-2029, sempre previa verifica di ammissibilità della Commissione europea, nell’ambito degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

RIPROGRAMMAZIONE SCADENZE FISCALI E RIFINANZIAMENTO MISURE EMERGENZIALI
Il Decreto prevede una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi e il rifinanziamento di alcune misure previste dai precedenti provvedimenti emergenziali a sostegno delle imprese e dei settori maggiormente colpiti dalla crisi.

RIVALUTAZIONI DEI BENI DI IMPRESA
Il Decreto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa. La rivalutazione potrà riguardare singoli beni e non categorie omogenee come ordinariamente previsto. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in tre rate di pari importo, la prima da versare entro il termine per il saldo delle imposte sul reddito relative al periodo in cui viene eseguita la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Si prevede, inoltre, che il versamento dell’imposta sostitutiva possa essere eseguito anche ricorrendo al meccanismo della compensazione orizzontale.

La struttura operativa di Confindustria Umbria è a disposizione ai recapiti diretti riportati di seguito, per offrire informazioni e assistenza sulle misure contenute nel Decreto.

Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino T. 075 5820230 – C. 335 7175365 –  castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli T. 075 5820209 – C. 338 6493886 –  vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini T. 075 5820220 – C. 329 9261061 – roscini@confindustria.umbria.it

Area Relazioni Industriali
Cristiano Di Berardino – T. 0744 443412 – C. 338 6586066 – diberardino@confindustria.umbria.it
Domenico Taschini – T. 075 5820229 – C. 334 6084318 – taschini@confindustria.umbria.it
Luca Bartolucci – T. 075 5820223 – C. 334.6389785 – bartolucci@confindustria.umbria.it

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it

ALLEGATI

Nessun allegato presente.

AUTORE: Organizzazione
DATA: 27 AGO 2020
TAGS: DECRETO AGOSTO
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