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DL Cura Italia. Riconoscimento tutela previdenziale della malattia: indicazioni operative

Messaggio INPS del 24 giugno 2020

Con il messaggio n. 2584, allegato, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative – in attesa di apposita circolare sul tema – per la gestione dei certificati prodotti dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui all’articolo 26 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20.

Come noto l’art. 26 prevede che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il messaggio in commento analizza le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 6 dell’articolo, che riportiamo di seguito.

Art. 26, comma 1: equiparazione della quarantena a malattia

Con riferimento al comma 1, il quale equipara il periodo di quarantena alla malattia, l’INPS chiarisce che rientra in tale fattispecie:

  • la quarantena attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la quarantena precauzionale.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica a seconda del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela in questione, il lavoratore dovrà produrre il certificato rilasciato dal medico curante, in cui si riportano gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tali periodi non dovranno essere considerati ai fini del calcolo del comporto (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Art. 26, comma 2: tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità, cd. lavoratori “fragili”

Per quanto riguarda la tutela del comma 2, che si rivolge ai lavoratori con patologie di particolare gravità, è disposto che il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a degenza ospedaliera.
Per tali ipotesi, il certificato dovrà riportare l’indicazione dettagliata della situazione clinica del lavoratore, gli estremi del verbale di riconoscimento dell’handicap ovvero la certificazione rilasciata dal medico legale delle ASL.

Art. 26, comma 6: malattia per Covid-19

Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il comma 4 dell’articolo 26 stabilisce che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
Infine evidenziamo che, in allegato al messaggio, vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la regolarizzazione degli eventi dichiarati.

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it – 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 25 GIU 2020
TAGS: INPS
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