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Domicilio digitale: entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione per le imprese

Previste sanzioni in caso di mancata indicazione

Le imprese, costituite in forma societaria o individuale, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese dalle Camere di Commercio entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

È quanto disposto dall’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120).

Il provvedimento è volto a favorire l’utilizzo del domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata, nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, nel rispetto della disciplina europea e del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

L’iscrizione dell’indirizzo del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

In caso di mancata indicazione del domicilio digitale, le imprese in forma societaria incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206,00 euro a 2.064,00 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30,00 euro a 1.548,00 euro).

L’Ufficio del Registro Imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale.

Nel caso in cui il Registro Imprese riceva una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha comunicato il proprio indirizzo di domicilio digitale, sospende la domanda in attesa dell’integrazione e non procede all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c.

In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell’Ufficio del Registro Imprese chiede all’impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che l’azienda abbia dato indicazioni, procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Il domicilio assegnato d’ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche.

L’obbligo di tale adempimento è esteso anche ai liberi professionisti che, se non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, saranno destinatari di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del proprio Collegio o Ordine di appartenenza.

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 18 SET 2020
TAGS: domicilio digitale
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