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Fondo di garanzia per le PMI: la Commissione UE approva le modifiche del DL “Agosto”

Con il nulla osta sono in vigore le modifiche apportate alle richieste di ammissione al Fondo

La Commissione Europea ha concesso il nulla osta alle modifiche introdotte dall’art. 64 comma 3-bis del DL “Agosto”, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020, e descritte nelle circolari n. 19/2020 e 20/2020 del Fondo Centrale di Garanzia.

Grazie a queste modifiche, dal 19 novembre 2020 è possibile presentare richieste di ammissione all’intervento del Fondo in favore di imprese che hanno beneficiato di un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ai sensi del paragrafo D parte VI delle disposizioni operative, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater) del DL “Liquidità”.

Questa è una modifica importante, che andrà a beneficio di circa 7.000 imprese italiane e che è stata proposta da Confindustria per consentire l’estensione della copertura del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito delle misure introdotte dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liquidità), anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (art. 64, comma 3-bis).

Tale possibilità è – da tempo – espressamente prevista dalle disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del Fondo, le quali tuttavia prevedevano che l’utilizzo della stessa possibilità determinasse l’inammissibilità dell’impresa per nuove domande di garanzia. In assenza di un esplicito coordinamento tra le norme e disposizioni operative in essere prima della crisi e le nuove norme emanate col DL “Liquidità”, le imprese che si sono avvalse della suddetta facoltà erano pertanto rimaste escluse dall’accesso al Fondo.

Esclusione che creava un forte pregiudizio a danno di tali imprese, che sono però spesso in bonis. Non vi è infatti alcun collegamento formale tra l’accesso alla suddetta misura del Fondo e l’eventuale classificazione dell’impresa (come impresa in difficoltà o con esposizioni deteriorate) ai sensi della normativa fallimentare e bancaria.

La modifica apportata dal DL “Agosto” ha pertanto rimosso questa discriminazione, prevedendo che le imprese che abbiano ottenuto un prolungamento della garanzia in essere per temporanea difficoltà possano essere garantite dal Fondo alla sola condizione che non ricadano nelle fattispecie esplicitamente escluse dall’intervento (ad esempio, imprese in sofferenza).

Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it

AUTORE: Area Economia di Impresa
DATA: 23 NOV 2020
TAGS: FONDO GARANZIA
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