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Ispettorato Nazionale Lavoro: chiarimenti sulle modifiche al Decreto “Cura Italia”

Circolare INL 12/2020

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti, con la circolare n. 12/2020 allegata, in merito alle modifiche apportate dagli articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”), agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020 c.d. (“Cura Italia”).

In primo luogo è stato comunicato che l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già fissato dall’art. 103, commi 1[1] e 5[2], del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.

Pertanto, a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi, sono sospesi o differiti tutti i termini in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4, ovvero “pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”.

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, è stato chiarito che le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota n. 2117 del 10 marzo scorso.

Le norme sopra riportate vanno, inoltre, coordinate con le seguenti modifiche apportate, in sede di conversione, all’art. 103 del D.L. n. 18/2020:

  • è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 (originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell’art. 37 del D.L. n. 23/2020 prolungato fino al 15 maggio) trova applicazione, tra l’altro, anche:
  1. per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate è sospeso sino al 15 maggio prossimo;
  2. per lo svolgimento dell’attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione. Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. n. 689/1981, il termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del T.U. n. 1124/1965 e art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004;
  3. per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981, per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis.
  • è stato inserito il comma 6-bis con il quale è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020 relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all’art. 14 della suddetta legge in relazione ai verbali in materia di lavoro e legislazione sociale.

Non si dovrà pertanto procedere, fino al 31 maggio, alla notifica delle ordinanze di ingiunzione.

E’ stato poi riportato uno schema riepilogativo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, evidenziando che, in base alla nota INL n. 2211/2020, si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020.

Sono stati, infine, segnalati due interventi in materia previdenziale, in particolare:

  • la modifica del comma 2 dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l’effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
  • la modifica alla rubrica dell’articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

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[1] Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

[2] Termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 13 MAG 2020
TAGS: DECRETO CURA ITALIA, INL
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