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Verifica della regolarità contributiva Durc On Line: precisazioni

Messaggio INPS del 18 giugno 2020

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2510, allegato, con cui ha fornito ulteriori precisazioni in tema di Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC).​ Nello specifico, il messaggio ricostruisce gli interventi normativi che si sono succeduti​ sul tema: da ultimo l’articolo 81 del Decreto Legge “Rilancio” n. 34/20, nel riformulare​ l’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/20 – modificato in sede di​ conversione dalla legge n. 27/20 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità​ Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la legge n. 27/2020​ ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della​ validità dei medesimi.​

L’Istituto, già con il precedente messaggio n. 2103 del 21 maggio, ha comunicato che la proroga di validità deve intendersi​ limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020​ che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.​

L’Inps quindi, oltre a confermare quanto sopra esposto, evidenzia che la funzione di​ <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla​ consultazione i DURC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che​ hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.​

Pertanto dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente​ a quelle pervenute dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal​ D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità​ contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.​

Si ricorda, infine, che gli adempimenti e i versamenti previdenziali per i quali la​ normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica​ della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b) del D.M. 30 gennaio​ 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in​ forza di disposizioni legislative.​

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 19 GIU 2020
TAGS: DURC
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