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Benzina e gasolio usato come carburante: dal 1° ottobre obbligo di utilizzo di E-DAS
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 34/2020, allegata, riguardante l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2020 dell’obbligo di utilizzo di e-DAS per ogni singola movimentazione su benzina e gasolio usato come carburante.
ANITA ricorda che il DL 124/2019 (art. 11 comma 1) ha previsto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) per la movimentazione, nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.
L’obbligo riguarda ciascun esercente – sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.L.gs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25 comma 1 del medesimo TUA e indipendentemente dalla tipologia di destinatario – che estrae benzina o gasolio usato come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I del TUA.
L’esercente dovrà, entro il 30 settembre 2020, adeguare i propri sistemi elettronici ed effettuare la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
Qualora ci siano delle problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare, per un periodo non superiore ai 60 giorni, l’emissione del documento in formato cartaceo.
In caso di mancato adeguamento ai sistemi elettronici e di presentazione della comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.
Gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per i prodotti diversi da quelli richiamati sopra.
L’Agenzia ha inoltre fornito chiarimenti operativi, rispondendo ai quesiti pervenuti dagli operatori in queste settimane, attraverso la pubblicazione della circolare n. 36 (allegata).
In particolare, viene confermato che per utilizzare l’applicazione “web responsive”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e che consente di inserire elettronicamente ogni modifica riguardante l’e-DAS, è indispensabile che tutti gli autisti siano dotati di Identità Digitale, rilasciata dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.).
Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it
DATA: 28 SET 2020
TAGS: e-das
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