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Integrazioni salariali per COVID-19: aspetti contributivi e istruzioni operative

Messaggio INPS del 27 aprile 2020

L’Inps, con il messaggio n. 1775/20, allegato, ha fornito le indicazioni operative ai fini della compilazione del flusso Uniemens dei pagamenti e conguagli relativi alle integrazioni salariali previste dai D.L. n 9/20 e n. 18/20, legate all’emergenza epidemiologica per Covid-19.

In relazione a tali ammortizzatori sociali, la nota inizialmente richiama gli aspetti che hanno rilevanza ai fini contributivi.

In particolare, per la cassa integrazione emergenziale, ovvero Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga per COVID – 19 viene ricordato che:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • le prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono al termine semestrale di decadenza;
  • il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria, sospesa e sostituita da un periodo di Cigo, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto del Ministero del Lavoro;
  • nei periodi di integrazione salariale ordinaria di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.

Il messaggio rende noti, inoltre, i nuovi codici di conguaglio che devono essere utilizzati per la specifica causale COVID-19 e che verranno comunicati tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione.

Per le autorizzazioni relative sia alla Cigo che al Fondo di integrazione salariale (FIS) e per le quali la copertura degli oneri rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza, viene specificato che devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso, ovvero: “L038”, “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015” e “L001” “Conguaglio assegno ordinario”.

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti invece dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/20 e dal D.L. n. 18/20, per una puntuale conoscenza dei nuovi codici, si fa esplicito rinvio alla circolare.

Ferme restando le indicazioni relative alle prestazioni a conguaglio, l’Inps ricorda inoltre che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00, senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Nel caso in cui i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso, invece, dovrà essere compilato con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto; in questo caso, i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 29 APR 2020
TAGS: INPS, trattamenti di integrazione salariale
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