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Sgravi contributivi per assunzioni under 35 nel biennio 2019/2020: chiarimenti Inps

Circolare INPS n. 57 del 28 aprile 2020

L’Inps, con la circolare allegata, fornisce istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive, riconosciute a tutti i datori di lavoro privati, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età.

La Legge di Bilancio 2020 ha infatti previsto l’estensione dell’incentivo – già introdotto dalla Legge di stabilità del 2018 – all’occupazione giovanile stabile, alle assunzioni di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età, avvenute nel 2019 e 2020.

A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

Tale incentivo prevede l’esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro annui da parametrare e riconoscere su base mensile.

 L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che riguardino giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

L’Istituto evidenzia che, sotto il profilo soggettivo, l’esonero – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare, inoltre, illustra nel dettaglio le modalità di esposizione dello sgravio contributivo in Uniemens e vengono chiarite le compatibilità/cumulabilità di questa agevolazione con altri sgravi contributivi quali: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge n. 68/99) subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale, l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge n. 92/2012), l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” e gli incentivi Anpal “Occupazione NEET” e “IO Lavoro”.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 02 MAG 2020
TAGS: assunzioni, SGRAVI CONTRIBUTIVI
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